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La Creacion De Las Reglas Juridicas


Enviado por   •  7 de Octubre de 2014  •  2.136 Palabras (9 Páginas)  •  188 Visitas

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La creazione delle norme giuridiche

Quali sono gli organi che creano le norme giuridiche nei tre ordinamenti che concorrono a formare il sistema globale delle fonti del diritto.

1) I soggetti che creano le regole giuridiche nell’ordinamento internazionale:

La società internazionale ha la caratteristica di essere anarchica, in quanto nell’ordinamento internazionale manca un organo legiferante, analogo a quello che è, per esempio il parlamento nell’ordinamento nazionale. La conseguenza è che i soggetti che creano le norme nell’ordinamento internazionale sono: Gli stati membri e gli altri soggetti diritto internazionale, ossia: la Santa Sede, il Sovrano Ordine di Malta e i cosiddetti Insorti; nonché quelle OIG che sono abilitate dai Trattati istitutivi a creare norme vincolanti per gli Stati. Nell’ordinamento internazionale sono gli stati e gli altri soggetti di d.i. che creano le norme di cui sono al tempo stesso destinatari.

2) Le istituzioni comunitarie che producono le norme giuridiche nell’ordinamento comunitario e le loro funzioni fondamentali.

Le istituzioni che cooperano alla formazione delle norme giuridiche nell’ordinamento comunitario sono: il Consiglio dei Ministri UE, la Commissione UE, il Parlamento Europeo e la Corte di Giustizia.

Queste istituzioni esplicano un ruolo importante in relazione a tutte le funzioni in cui si possono ordinare le principali attivita dell’Unione Europea, e cioè, la funzione legislativa, esecutiva, di controllo e giurisdizionale.

Dato che s’intende spiegare solo il sistema delle fonti del diritto, ci soffermeremmo esclusivamente alla funzione legislativa e su quell’aspetto della funzione esecutiva che comporta l’esercizio dell’attività normativa.

L’iniziativa legislativa, cioè il potere di avanzare una proposta legislativa, aspetta alla Commissione UE. Cio significa che nessun atto puo essere addotato dal Consiglio dei Ministri UE, da solo o con il Parlamento, senza che ci sia stata la proposta della Comissione UE. Tale potere d’iniziativa in origine era esercitato esclusivamente dalla Comissione UE, oggi invece è condiviso con la Banca Centrale Europea (BCE, situata a Francoforte, è il perno del sistema europeo delle banche centrali, ed ha potere d’iniziativa per quanto riguarda il funzionamento dell’Unione economico e monetaria).

La commissione UE puo essere solecitata a presentare proposte legislative dal parlamento europeo.

L’emanazione degli atti legislativi compete, invece, al Consiglio dei Ministri UE, che p l’istituzione che gode del piu vasto potere normativo, che esercita attraverso l’emanazione di regolamenti CE e di direttive CE (CE= Comunita europea).

Il parlamento Europeo, in tutti i casi in cui il Consiglio non possa emanare norme senza aver prima richiesto il suo parere, puo esercitare il diritto di veto per paralizzare l’azione comunitaria, impedendo l’emanazione degli atti da parte del consiglio.

Si puo dire che le decisione sono presse dal consiglio dei ministri UE a maggioranza, se non è prevista, come piu spesso accade la maggioranza qualificata o l’unanimità. ( La maggioranza qualificata: si calcola in base alla ponderazione dei voti di cui gode ciascun Stato membro, a causa dell’allargamento dell’UE, a 25 membri , il trattato di Nizza ha previsto che la maggioranza qualificata debba comprendere almeno il 62% della popolazione totale dell’unione.

3) L’attività esecutiva di attuazione degli atti legislativi ( regolamenti CE e direttive CE di attuazione)

Gli atti legislativi comunitari, per poter essere applicati, necessitano di essere ulteriormente specidicati nel loro contenuto. Occorre allora la Commissione UE. La quale oltre ad avere il potere d’iniziativa legislativa, esercita anche un potere normativo mentre esplica quell’aspetto della funzione esecutiva che consiste appunto nell’emanazione delle misure di attuazione degli atti legislativi del Consiglio dei ministri. Tali misure possono consistere a loro volta in regolamenti e in direttive di attuazione che la commissione assume, salvo in casi eccezionalissimi, sempre solo su delega del consiglio. Cosi ad esempio aspetta alla commissione (che è assistita da un comitato permanente) emanare i regolamenti di attribuzione delle certificazioni di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari; quali: La DOP, L’IGP, L’STG.

Nell’esercizio della funzione esecutiva di attuazione degli atti legislativi, la commissione è in diversa misura vincolata dai comitati (consultivi, di gestione e di regolamentazione) che il Consiglio le ha posto accanto.

4) Le competenze comunitarie e i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità

È opportuno accennare a come è ripartita la competenza a legiferare fra l’UE e gli stati membri. Si tratta cioè di precisare in quali ambiti si esplica la competenza normativa comunitaria ed a quali principi s’informa. Per la costruzione del mercato unico ed il progressivo ravvicinamento delle politiche, gli stati membri hanno ceduto alla Comunita alcune delle loro competenze in materie essenziali del TCE. I Trattati istitutivi non hanno pero previsto in modo espresso la distinzione delle competenze fra la Comunita e gli stati membri; ma hanno dettato i principi sulla base dei quali si opera la ripartizione.

Il principio fondamentale, che costituisce il criterio logico in base al quale avviene la ripartizione è il principio di attribuzione : secondo cui la comunita agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dal TCE. Sono pertanto le norme del TCE ad indicare di volta in volta, nei vari settori disciplinari, che tipo di competenza abbia la comunità.

Gli altri principi sulla base dei quali avviene la ripartizione delle competenze fra unione e stati membri sono:

nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la comunita interviene secondo il principio della sussidiarietà , cioe, soltanto se e nella misura in cui gli obbiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzzati dagli stati membri a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario.

Secondo il principio di proporzionalita : l’azione della comunita non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obbiettivi del presente Trattato.

Le competenze comunitarie poi possono essere esclusive o concorrenti.

Le Istituzioni europee precludono agli Stati membri qualunque intervento legislativo nei settori in cui esercitano competenze esclusive. Le competenze esclusive riguardano: l’unione doganale, le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno ( attraverzo le 4 liberta fondamentali : la libera circolazione delle merci, delle

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